Comune di Pioltello
Fotografia area SUAP

Divieto di prosecuzione dell'attività 

 

Divieto di prosecuzione dell’attività
L’Amministrazione competente, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività e degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda ad adeguare alla normativa vigente l’attività entro un termine fissato dall’Amministrazione che, in ogni caso non deve essere inferiore a 30 giorni.

 

 

 

 

 

Assunzione di determinazioni in via di autotutela

E’ fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: