Comune di Pioltello
Fotografia area SUAP

Commercio Aree Private

 

 

Per commercio al dettaglio in aree private si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale in area non pubblica. L’attività viene svolta in esercizi di vicinato, in medie e grandi strutture di vendita e per mezzo di forme speciali di vendita.

Sono esercizi di vicinato quei negozi in cui la superficie di vendita (area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili) non supera i 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti o 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti.
Sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 250 metri quadrati e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti o 150 metri quadrati e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti.
Sono grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti o superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti.
Le forme speciali di vendita si distinguono in quattro tipologie:
  1. spacci interni (art. 16 D.Lgs 114/98) vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
  2. vendita per mezzo di apparecchi automatici (art. 15 L.R- 6/2010);
  3. vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 18 D.Lgs 114/98);
  4. vendita presso il domicilio dei consumatori (art. 19 D.Lgs 114/98)
Per vendita temporanea si intende l'effettuazione di una attività di vendita al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e non alimentari per un periodo di tempo limitato in occasione di eventi, manifestazioni, mostre o riunioni di persone.
La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non alimentari, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie non superiore a metri quadrati 2.500 e nella misura di 1/4 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie superiore ai 2.500 metri quadrati.

 

 

 

 

Normativa

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6
Legge Regionale 21 febbraio 2011 n. 3
Delibera di Giunta Regionale n. 6494/2008
Legge 4 agosto 2006 n. 248
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: