Comune di Pioltello
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Vendita Temporanea

 

Vendita Temporanea (settore alimentari e non alimentari)


 

Requisiti

 

L’esercizio dell’attività commerciale è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla L.R. 6/2010, come modificata dalla L.R. 3/2011 e all’assenza di condizioni di cui alla legge antimafia (art. 10 Legge 575/1965).

I requisiti morali devono essere posseduti e autocertificati in caso di ditte individuali:

- dal titolare;

in caso di società di capitali (S.p.A., s.r.l.):

- dal rappresentante legale e dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione;

in caso di società di persone:

- da tutti i soci per le società in nome collettivo;

- dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;

- dall'eventuale delegato professionalmente qualificato, per le società che effettuano attività di vendita nel settore alimentare e nelle quali nè il legale rappresentante nè gli altri eventuali soci sono in possesso degli specifici requisiti professionali.

Per la vendita di prodotti alimentari l’operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare.

I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

La vendita è autorizzata per la durata limitata al periodo indicato nella comunicazione.

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