L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie (entro i limiti consentiti) di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove si intende insediare l’attività. (art. 8 D.Lgs 114/98).
L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare non inizia l’attività entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione (art. 22 D.Lgs 114/98).
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie (entro i limiti consentiti) di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove si intende insediare l’attività. (art. 9 D.Lgs 114/98).
L’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare non inizia l’attività entro due anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione (art. 22 D.Lgs 114/98).
Requisiti
L’esercizio dell’attività commerciale è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla L.R. 6/2010, come modificata dalla L.R. 3/2011 e all’assenza di condizioni di cui alla legge antimafia (art. 10 Legge 575/1965).
I requisiti morali devono essere posseduti e autocertificati in caso di ditte individuali:
- dal titolare;
in caso di società di capitali (S.p.A., s.r.l.):
- dal rappresentante legale e dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione;
in caso di società di persone:
- da tutti i soci per le società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- dall'eventuale delegato professionalmente qualificato, per le società che effettuano attività di vendita nel settore alimentare e nelle quali nè il legale rappresentante nè gli altri eventuali soci sono in possesso degli specifici requisiti professionali.
I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.