Comune di Pioltello
Fotografia area SUAP

Commercio Aree Pubbliche

Per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Il commercio su aree pubbliche prevede le possibilità di vendere prodotti attraverso:

1. la partecipazione ai mercati cittadini;

2. la concessione di un posteggio per una fiera;

3. un chiosco;

4. un autonegozio.

L’esercizio dell’attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 della L.R. 6/2010 e s.m.i.

L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

L’avvio di una nuova attività è soggetta a presentazione presso il Comune di apposita richiesta di rilascio autorizzazione, soggetta a bando pubblico nel caso di assegnazione di posteggio.

Se si tratta di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, l'attività può essere iniziata trascorsi 90 giorni dalla data di protocollo della domanda, senza che il Comune stesso abbia fatto opposizione.

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Carta d'esercizio ed attestazione

Per svolgere l'attività occorre munirsi della carta d'esercizio ed attestazione; si tratta di documenti, previsti dalla normativa regionale (Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6), che servono ad identificare gli operatori autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche: aree mercatali, itineranti e posteggi isolati.

La carta di esercizio e l’attestazione non sostituiscono i titoli autorizzativi che devono essere esibiti, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La carta di esercizio deve elencare tutte le autorizzazioni rilasciate dai comuni della Regione Lombardia e deve essere attestata da uno dei comuni che hanno rilasciato il titolo autorizzativo o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Gli operatori devono essere in possesso della carta di esercizio/attestazione posteggi isolati entro il 31 ottobre di ogni anno. La carta di esercizio e l'attestazione posteggi isolati attestano, per l’anno di riferimento, l’assolvimento degli obblighi in materia amministrativa, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Sanzioni: l'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio e relativa attestazione annuale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Normativa

Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6

Legge regionale 21 febbraio 2011 n. 3

Delibera Giunta regionale 3 dicembre 2008 n.8570

Ordinanza Ministero della Salute del 03/04/2002

 

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