Comune di Pioltello
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Pubblici Esercizi Soggetti ad Autorizzazione

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

Per superficie di somministrazione si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa anche l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

Per attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali adibiti a somministrazione, ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti.

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune SOLO NEL CASO L'AREA OGGETTO DI APERTURA DI NUOVO ESERCIZIO SIA SOGGETTA A VINCOLO O SUSSISTANO MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE.
I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell’autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi.

L’autorizzazione di cui sopra abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radio televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

 

Requisiti

L’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali descritti agli articoli 65 e 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i..

I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

NUOVI REQUISITI (comma introdotto dall'art. 19, legge reg. n. 3 del 2012)

Per esercire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che un soggetto impiegato nell'attività presenti uno dei seguenti documenti:

a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana
legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito
positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla RegioneLombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

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