Ai sensi dell’articolo 68 comma 4 della Legge Regionale n. 6/2010 e s.m.i. non sono soggette ai criteri di programmazione le seguenti tipologie di attività di somministrazione:
a) esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
c) mense aziendali e spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
d) attività svolta presso domicilio del consumatore;
e) attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;(*)
f) attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
g) attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
(*) In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune può rilasciare l’autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66, nonché all’accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico sanitarie.
Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e in simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.
Il Sindaco con propria ordinanza, sentita la Commissione competente, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume
Requisiti
L’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali descritti agli articoli 65 e 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i..
I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Normativa
Legge 25 agosto 1991 n. 287
Decreto Ministeriale 7 dicembre 1992 n. 564
Decreto Ministeriale del 1994 n. 534
Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6
Legge regionale 21 febbraio 2011 n. 3
Delibera Giunta regionale 23 gennaio 2008 n. VIII/6495