Comune di Pioltello
Fotografia area SUAP

Industrie Insalubri di Prima Classe e di Seconda Classe

Ambito di applicazione
Il decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 ha distinto in due classi le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri che necessitano l’introduzione di particolari metodi di lavoro e/o cautele affinché il loro esercizio non possa essere nocivo alla salute del vicinato. Le industrie insalubri di prima classe e seconda classe sono quelle indicate nell’elenco approvato con il DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1994. L'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 stabilisce che l’esercizio di attività inserita in una delle due classi è subordinato ad una comunicazione preventiva al Sindaco affinché questi possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica. Il Sindaco, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietare l’attivazione dell’industria o subordinarla a determinate cautele e può chiedere la stipula di una convenzione ecologica.

 

Requisiti
I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. In particolare occorre verificare preliminarmente alla presentazione di qualsivoglia istanza la compatibilità dell’attività con il Piano di Governo del Territorio (PGT) o il PRG del Comune dove si intende avviare l’attività.

 

Per la richiesta della domanda di compatibilità scarica il modulo.


ADEMPIMENTI AMBIENTALI
Se l’attività che si intende avviare prevede emissioni in atmosfera, scarichi di acque in fognatura o corso d’acqua superficiale, emissioni sonore, ecc, l’azienda deve acquisire preventivamente alla presentazione della SCIA l'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA

 

L'AUA DEVE ESSERE ACQUISITA PRIMA DELL'APERTURA DELL'ATTIVITA' E PERTANTO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA.
Gli estremi dell'autorizzazione dovranno essere riportati sulla scheda 5 di compatibilità ambientale.

 

 

L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il D Lgs 152/2006).

 

 

L'AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - si pone come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente, riducendo, contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori — sia privati, che pubblici —determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo.

 

L'AUA della durata di 15 anni, prevede l'accorpamento dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale alle emissione in atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta sull'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

Un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.

 

Sono viceversa esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA:

 

  • gli impianti e le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);

  • i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nel caso in cui questa comprenda e sostituisca, ai sensi dell'articolo 26 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell'AUA.

 

 

La compilazione delle istanze AUA avviene su modulistica unificata di Regione Lombardia ed esclusivamente in modalità on line

 


RICHIESTE DI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA
L'utente che intende richiedere un nuovo allacciamento alla fognatura comunale per l'immissione di scarichi di tipo civile o industriale, deve trasmettere la richiesta ad Amiacque, utilizzando l'apposito modulo " Domanda per allacciamento alla fognatura ".
COME FARE
Per richiedere un nuovo allacciamento alla fognatura comunale in modo rapido e diretto, è possibile utilizzare lo “Sportello on line” del sito internet http://www.amiacque.it/Index.aspx/7354fd23-caf7-4a6b-86e8-66b31d441706 oppure telefonare al Servizio Clienti di Amiacque al Numero Verde 800.428.428, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  Per poter procedere e completare la richiesta è necessario essere l’intestatario del contratto e si deve disporre del codice cliente dell’utenza per la quale si richiede la variazione.
In alternativa è possibile scaricare il modulo "Domanda per l’allacciamento alla fognatura", compilarlo, sottoscriverlo in ogni sua parte e trasmetterlo, completo di allegati e/o autodichiarazioni tramite posta all’indirizzo AMIACQUE – SERVIZIO CLIENTI – via Rimini 34/36 – 20142 MILANO oppure consegnarlo presso gli sportelli Amiacque e/o gli sportelli comunali convenzionati.
 

 

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE

(art 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006)

 

Tutte le attività che rientrano nell’elenco di cui all'allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006, devono presentare la comunicazione di attività di inquinamento atmosferico scarsamente rilevante esclusivamente al Comune dove viene svolta l'attività.

La comunicazione avviene utilizzando l’apposita modulistica e deve essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pioltello, tramite pec protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

 


APERTURA E CHIUSURA DI POZZI, CONCESSIONI DI DERIVAZIONI DA ACQUE SOTTERRANEE, DENUNCIA DEI PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE
Le procedure da seguire per usufruire delle acque sotterranee (concessioni di derivazioni da acque sotterranee, denuncia dei prelievi di acque sotterranee, chiusura di pozzi, ecc), svolgimento delle relative istruttorie per l'uso di grandi derivazioni, variazioni, rinnovi, rinunce (con relativa chiusura dei pozzi) dei provvedimenti di concessione già rilasciati; pozzi per uso domestico, piezometri di monitoraggio, ricezione e gestione delle denunce di prelievo.
Il Servizio Gestione Acque Sotterranee svolge i seguenti compiti, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 28.3.2006, n. 2:

  • Concessione per l'uso di piccole derivazioni di acque superficiali.
  • Concessioni
  • Pozzi ad uso domestico
  • Piezometri
  • Sonde geotermiche
  • Ricerca e utilizzo delle acque minerali e termali



PER LE REALTIVE PROCEDURE consultare il seguente URL: http://www.provincia.milano.it/ambiente/acqua/acque_sotterranee/procedure_amministrative/


IMPATTO ACUSTICO
Per effetto della L. 447/95 sono soggette all’obbligo di presentazione della DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, da allegare alla SCIA, le attività produttive per le quali:
a) L’attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995 e preveda l’occupazione di più di tre addetti;
b) L’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
c) L’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell’attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc…) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1 –lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
Sono escluse dall’obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico le attività collocate nelle zone VI (esclusivamente industriale) della classificazione acustica comunale e ove non ricorra nessuna delle seguenti condizioni:
a) l’attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995 e preveda l’occupazione di più di tre addetti;
b) l’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività;
c) l’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell’attività (es. impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, auto deposito, trattamento esterno di materiali ecc…) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
Le attività escluse dall’obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico, devono produrre un "autocertificazione di attività non soggetta a presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico"scaricabile dalla sezione Modulistica.

PREVENZIONE INCENDI
In presenza di attività inserite nel D.M. 16/02/1982 occorre indicare gli estremi del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 37/1998.
In attesa del rilascio del certificato prevenzione incendi è necessario indicare gli estremi della dichiarazione inizio attività presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
Nella sezione Normativa è possibile consultare il Decreto Ministeriale 16/02/1982 che definisce quali sono le attività soggette a prevenzione incendi. Fra le attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco di cui al D.M. del 16/02/1982, ricadono nel "procedimento automatizzato" solo quelle comprese nell'elenco allegato alla circolare del Ministero dell'interno del 24/03/2011

 

 


AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA - IPPC)
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (ex D. Lgs 59/2005 - ora ricompreso nella Parte Seconda, Titolo I e Titolo III- bis del D.Lgs. 152/06) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, le quali devono garantire la conformità ai requisiti del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06. L'AIA può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.
Le attività soggette alla disciplina del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 sono quelle elencate nell'Allegato VIII al medesimo decreto. Dal 1 Gennaio 2008, come previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. 24/2006, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente a tutti gli impianti soggetti a tale disciplina, ad eccezione di quelli di competenza statale (Allegato XII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e sm.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 comma1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, gli impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).
Per la domanda di autorizzazione consultare il seguente URL: http://www.provincia.milano.it/ambiente/obiettivo/autorizzazione_integrata_ambientale/

 

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Sono classificati a rischio di incidente rilevante gli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del D. Lgs. 334/1999 ssmmii.
I gestori di tali stabilimenti sono soggetti alla disciplina del D. Lgs 334/99 ssmmii ed in particolare dovranno indicare:

  • se si tratta di un’attività soggetta all’art. 6 (notifica) del D. Lgs. 334/1999 ssmmii e cioè se si tratta di stabilimenti dove il quantitativo di sostanze pericolose è uguale o superiore al valore dell’allegato I, parte 1 e 2, colonna 2, e inferiore al valore dell’allegato I, parte 1 e 2, colonna 3;
  • se si tratta di un’attività soggetta all’art. 8 (obbligo di redarre il rapporto di sicurezza) del D. Lgs. 334/1999 ssmmii e cioè se si tratta di stabilimenti dove il quantitativo di sostanze pericolose è uguale o superiore al valore dell’allegato I, parte 1 e 2, colonna 3.

 

 

 

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