Comune di Pioltello
Fotografia area Servizi al Cittadino

Matrimoni civili

Con il termine matrimonio si intende sia l´atto che costituisce il vincolo sia il rapporto giuridico che si instaura tra i due coniugi.
Sono importanti i requisiti per contrarre matrimonio, le forme di celebrazione e a livello giuridico:
- diritti e doveri dei coniugi stessi;
- il regime patrimoniale; 
- la separazione;
- lo scioglimento/cessazione degli effetti civili.

Presupposti assolutamente indispensabili per contrarre matrimonio:
- Il Matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazioni
- Gli sposi non debbono essere dello stesso sesso
- Devono dichiarare reciprocamente di volersi prendere come marito e moglie
- Il matrimonio deve essere celebrato davanti all´ufficiale dello Stato Civile o al Ministro di Culto
- Gli sposi devono essere liberi da ogni altro vincolo matrimoniale

Età per contrarre matrimonio
gli sposi debbono aver compiuto 18 anni, ma possono essere ammessi al matrimonio anche dal 16° anno, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
In ogni caso, l´età prevista deve sussistere al momento della richiesta di pubblicazione altrimenti l'ufficiale dello stato civile non potrà procedere.

Celebrazione del matrimonio
Il matrimonio può essere celebrato secondo diversi riti, tutti regolati da leggi speciali.
Il matrimonio, in qualsiasi rito celebrato, è valido agli effetti civili a condizione che, tassativamente, non ricorrano le seguenti situazioni:
- interdizione per infermità di mente;
- vincolo di un precedente matrimonio valido agli effetti civili;
- rapporto di parentela tra gli sposi, come previsto dall´art. 87, n. 1, 2, 6, 7, 8 e 9 del Codice Civile;
- rapporto di affinità tra gli sposi in mancanza di autorizzazione giudiziaria;
- condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell´altro sposo.

Rito civile
La celebrazione avviene davanti al Sindaco del Comune di residenza di uno degli sposi ma, su richiesta degli sposi, può essere celebrato, per delega, anche in un altro Comune, in una sala aperta al pubblico, di fronte a due testimoni.
Il Sindaco, durante la celebrazione, deve:
- indossare la fascia tricolore,
- leggere gli art. 143, 144 e 147 del Codice Civile;
- ricevere la dichiarazione degli sposi di volersi prendere come marito e moglie e dichiarare gli sposi uniti in matrimonio;
- ricevere la dichiarazione di opzione del regime patrimoniale;
- prendere atto del riconoscimento di figli naturali, ove ci siano;
- sottoscrivere l´atto insieme agli sposi ed ai testimoni.

Rito concordatario
È così chiamato per effetto del Concordato stipulato tra lo Stato e la Chiesa Cattolica nel 1929, produce effetti civili a condizione che:
- vi sia la richiesta di pubblicazione da parte del parroco competente;
- il Sindaco rilasci il nulla osta al matrimonio;
- il matrimonio venga effettivamente trascritto nei registri dello Stato Civile.

Matrimonio di culti acattolici ammessi dallo Stato:
- Tavola Valdese
- Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
- Unione Cristiana Evangelica Battista d´Italia
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Esistono anche intese tra lo Stato e la Congregazione Italiana dei Testimoni di Geova e il Credo Buddista. Il Ministro di Culto nominato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e per la celebrazione di un matrimonio deve essere regolarmente autorizzato dal Sindaco competente.

Uffici Competenti e Orari

Vedi anche

  •