Comune di Pioltello
Fotografia area SUAP

Cose antiche e usate per conto proprio

Per commercio al minuto di cose usate si intende la vendita di tutti gli oggetti che conservino, dopo il deterioramento dovuto all'uso, ancora un valore economico, sebbene diminuito, oggetto di possibile contrattazione economica. Le cose usate, se subiscono una trasformazione radicale tale da impedirne il riconoscimento delle loro originarie individualità e funzionalità, sono considerate nuove (es. carta rigenerata).

L’art. 126 del TULPS (R.D. 773/1931) stabilisce che non si può esercitare il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Sono cose antiche quelle che, a prescindere dall'uso precedente, acquistano particolare pregio e valore sia in rapporto al discorso del tempo che alle disposizioni previste dalle leggi a tutela delle cose di interesse artistico e storico. Pertanto si intendono quei beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d’arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli come definiti dall’Allegato A al D.Lgs n. 42/2004. L'attività riguarda quindi: commercianti di carta, rottami, stracci, libri e auto usate, francobolli e monete da collezione, mobili e simili. Il procedimento non si applica al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (DPR 311/2001).

Ai sensi dell’art. 128 del TULPS è obbligatorio tenere un registro, debitamente vidimato, delle operazioni che si compiono giornalmente. Tale registro dovrà essere esibito agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ad ogni loro richiesta.

Requisiti

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso, in capo all’interessato e a tutti i soggetti indicati all’art. 2 del DPR 252/98, dei requisiti previsti dalla L.R. n. 6/2010, come modificata dalla L.R. n. 3/2011 e all’assenza di condizioni di cui alla legge antimafia (art. 10 Legge 575/1965).

Iter procedurale

L’avvio dell’attività è soggetta alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) -ai sensi dell'art. 126 TULPS nella sezione Modulistica.

Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 28/05/2001, n. 311

Regio Decreto 06/05/1940, n. 635

Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

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