Comune di Pioltello
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Imposta Municipale Propria (IMU)

IMU anno 2024 - Novità e scadenze

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno 2024, pari all'imposta dovuta per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 27/02/2024, rimaste invariate rispetto al 2023; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2024.

I contribuenti potranno, pertanto, rivolgersi direttamente alle proprie Associazioni e Caf di riferimento o utilizzare il calcolo Online disponibile sul sito Istituzionale utilizzando il seguente software di calcolo per determinare l’imposta e stampare il modello F24 per il pagamento, che può essere effettuato presso uffici postali, banche e online.

Il programma effettua il calcolo sulla base dei dati dichiarati dal contribuente: è pertanto necessario che il contribuente controlli con cura tutti i dati degli immobili indicati, il Comune di Pioltello non è responsabile di errori dovuti all’inserimento di dati non esatti o ad errata interpretazione dello schema di calcolo.

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Pioltello è G686.

Il versamento a saldo è attualmente previsto in scadenza il 16 dicembre 2024.

 

Nuova IMU, Legge 27 dicembre 2019, n. 160

A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI); la nuova Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della L. 160/2019.

I presupposti sono analoghi alla previgente IMU, pur con qualche aggiustamento e, soprattutto, con interessanti precisazioni. Pertanto il comma 740 conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, ribadendo l’esclusione delle “abitazioni principali” non di lusso (ossia incluse in categoria catastale A/1, A/8 e A/9).

Presupposto dell'IMU quindi è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa l'abitazione principale assoggettata all'imposta solo se di lusso, ossia appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6, C/7), terreni agricoli e aree edificabili.

Il pagamento viene effettuato in autoliquidazione, ossia il cittadino è tenuto a calcolare l’imposta dovuta.

A questo link è possibile effettuare il calcolo di quanto dovuto per l'anno in corso.

QUALI SOGGETTI INTERESSA

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA

Fabbricati, a qualsiasi uso destinati, aree fabbricabili, terreni agricoli. Per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata unitariamente; in altri termini, la norma postula una diversa definizione di pertinenza, vale a dire quella urbanistica, in base alla quale è tale quell'area che fa parte del medesimo lotto edificatorio. Inoltre occorre che l'area sia accatastata unitariamente al fabbricato (cosiddette particelle graffate).

Il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato.

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

NB: Se marito e moglie hanno residenza in 2 immobili diversi potrà essere considerato abitazione principale solo un immobile.

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Fabbricati rurali ad uso strumentale: pagano l’imposta.

Sono esenti IMU:

  • L’abitazione principale e relative pertinenze (casa di residenza) salvo le categorie A/1, A/8, A/9;

  • L’abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero in modo permanente, purchè non locata;

  • La casa familiare assegnata all’affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (non è più esclusa dall’imposta l’abitazione assegnata al coniuge non affidatario dei figli);

  • L’unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, di polizia, senza requisito della dimora abituale e di residenza anagrafica;

  • Gli alloggi sociali (DM Min. Infrastrutture 22.04.2008);

Esenzioni per il no-profit: la legge di Bilancio (articolo 1, comma 759 legge 160/2019) ripropone la medesima agevolazione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992, esonerando gli enti non commerciali dal pagamento dell'IMU laddove ricorrano precisi requisiti soggettivi e oggettivi, ossia che:

- l'immobile sia posseduto o utilizzato da enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir;

   - lo stesso sia destinato, in via esclusiva, allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una o più delle attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/1992 (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive). Analoga esenzione è prevista anche per il Terzo settore (articolo 82, comma 6 Dlgs 117/2017) ed è riservata ai soli Enti non commerciali, che abbiano superato il test di prevalenza di cui all'articolo 79, comma 5.

AGEVOLAZIONI IMU

Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il suddetto beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

PERIODO DI CALCOLO IMU

L'imposta e' dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

BASE IMPONIBILE DELL’IMU

La rendita catastale deve essere prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i vari coefficienti, diversificati per categoria catastale:

 

Categoria catastale dell'immobile Tipologia Moltiplicatore
A (tranne A/10) abitazioni 160
A/10 uffici e studi privati 80
B collegi, scuole, ospedali, etc. 140
C/1 negozi e botteghe 55
C/2 C/6 C/7 magazzini, autorimesse, tettoie 160
C/3 C/4 C/5 laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro 140
D (tranne D/5) alberghi, teatri, etc. 65
D/5 banche ed assicurazioni 80

 

Fabbricati di interesse storico e artistico: Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati storici (art. 10 dlgs 42/2004 con vincolo trascritto in conservatoria RRII e annotazione negli atti catastali circ. 5/2012 Agenzia Territorio)

Fabbricati inagibili: Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’inagibilità/inabitabilità deve essere accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa con una dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da parte di un tecnico abilitato accertante l’inagibilità/inabitabilità (allegandone copia). Fabbricati collabenti, sono i fabbricati censiti in categoria F/2 che ai sensi del comma 741 della L. 160/2019 sono assoggettati come area fabbricabile, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.

DETRAZIONI IMU

Le detrazioni IMU sono previste per le abitazioni adibite ad abitazione principale aventi categoria catastale A/1, A/8, A/9, nella misura di € 200,00.

VERSAMENTI IMU

Il versamento IMU può essere effettuato mediante modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo:

 

3912 Abitazione principale e relative pertinenze
3916 Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
3925 Immobili di categoria D (quota Stato)
3930 Immobili di categoria D (quota Comune)
3914 Terreni agricoli

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTE IMU

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2024 sono state approvate le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l’anno 2024.

 

Tipologia imponibile Aliquota
Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e relative pertinenze ammesse dalla legge 0,4%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi Locali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3 0,76%
Unità immobiliari C/1 (negozi e botteghe) concesse in locazione o di proprietà ed utilizzate come bene strumentale per l'attività d'impresa 0,76%
Unità immobiliari C/1 (negozi e botteghe), ubicate all'interno del DUC del Comune di Pioltello concesse in locazione a canoni calmierati o sfitti 0,46%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita nei casi di cui al comma 751 della Legge 160/2019 0%
Altri fabbricati 1,06%
Aree edificabili 1,06%
Terreni agricoli 1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%

 

E' confermato l’importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all’Imposta:

Le SCADENZE DI PAGAMENTO rimangono invariate ovvero 16 GIUGNO e 16 DICEMBRE.

- Versamenti (art.1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.)

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

A questo link è possibile effettuare il calcolo di quanto dovuto.

DICHIARAZIONI IMU

Le dichiarazioni possono essere presentate, oltre che in forma cartacea, per via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI/IMU/TASI, in quanto compatibili.

Una novità riguarda gli enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g), i quali dovranno presentare la dichiarazione ogni anno e, nelle more dell’approvazione del nuovo modello, continueranno ad utilizzare quello ora disponibile.

CASI PARTICOLARI

Terreni edificabili in proprietà oltre che ad essere condotti da soggetti aventi il requisito di coltivatori diretti iscritti Inps: esenti in quanto considerati come terreni agricoli. Nel caso di più soggetti passivi di un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e pertanto l’agevolazione spetterà solo se sussistono contestualmente il presupposto oggettivo e soggettivo, ossia se il soggetto passivo è CD o IAP (si ricorda che: la qualifica di coltivatore diretto è rinvenibile nella legge 604/1954 e riguarda i soggetti che impiegano manodopera dipendente che non ecceda le due unità per ogni unità familiare attiva. Invece l’imprenditore agricolo professionale è definito dall’articolo 1 del D.lgs 99/2004. Sono coloro che possiedono competenze tecniche in agricoltura, che ricavano almeno metà del proprio reddito di lavoro da detta attività e dedicano almeno metà del proprio tempo lavorativo nel settore agricolo) o società agricola. In sostanza le agevolazioni sono limitate alla quota di possesso e non si estendono al o ai contitolari che non sono agricoltori.

Pertinenze: si considera pertinenza del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata unitariamente al fabbricato.

Immobili in multiproprietà: l'amministratore deve provvedere al versamento sia per i locali di uso comune (ad esempio, una sala condominiale accatastata autonomamente) sia per quelli utilizzati in regime di multiproprietà, rivalendosi nei confronti dei singoli proprietari in base alle quote di possesso.

Decesso del coniuge proprietario: soggetto passivo diventa il coniuge superstite, in virtù di quanto previsto all’art. 540 del codice civile si instaura il diritto di abitazione sull’alloggio adibito a dimora coniugale e sue pertinenze.

Eredità giacente: il chiamato all’eredità è soggetto passivo anche se non ha ancora manifestato la volontà di accettare.

Usufrutto: soggetto passivo è il titolare del diritto. Usufrutto è anche il diritto ope legis a favore dei genitori sui beni dei figli minori (artt. 324 e 325 c.c.).

Leasing: la fattispecie attinente alla locazione finanziaria di immobili è disciplinata dall’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019. Il citato comma 743 riprende in maniera pedissequa quanto indicato dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011: per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario (cioè colui che prende in locazione) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, anche in assenza di riconsegna dell’immobile, la soggettività passiva passa in capo alla società concedente.

Fallimento o liquidazione coatta: per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Per le AREE EDIFICABILI: la base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di evitare azioni di accertamento per il recupero d'imposta, la Giunta Comunale delibera i valori minimi di riferimento delle aree edificabili.

PAGAMENTI TARDIVI con RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art.13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i. (da ultimo modificato con il D.Lgs 158/2015).

I contribuenti che non hanno pagato i tributi entro la scadenza prevista possono regolarizzare la propria posizione con il “Ravvedimento operoso”.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare il tributo dovuto con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Per potersi avvalere di esso occorre “che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza”.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo, barrando l’apposita casella presente nel modello F24.

In ambito di ravvedimento operoso, è intervenuto il Decreto Legge n. 124/2019 (cosiddetto “decreto fiscale 2020”) che, in sede di conversione in Legge n. 157/2019, inserendo l’articolo 10-bis, recante “Estensione del ravvedimento operoso”, ha rimosso le limitazioni che l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 poneva all’applicazione di tale istituto ai tributi locali.

Ad opera della modifica ricordata, che abroga il comma 1-bis del richiamato articolo 13, le violazioni relative alle entrate tributarie diverse da quelle erariali, e non solo quelle afferenti alle entrate locali, possono essere sanate direttamente dal contribuente attraverso il versamento spontaneo delle somme non pagate o versate parzialmente anche oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione. Il contribuente quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché l’ente impositore non abbia ancora provveduto ad emettere l’avviso di accertamento con cui viene notificata la violazione riscontrata, potrà beneficiare di questo istituto con una profondità di correzione della violazione pari al tempo assegnato al Comune per le attività di verifica, ossia 5 anni dall’errore del contribuente.

In sintesi la misura delle sanzioni è ora la seguente:

 

FATTISPECIE

MODALITÀ RAVVEDIMENTO

SANZIONI

INTERESSI

Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT)

Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto

0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE)

Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto

1/10 del 15%

= 1,50%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO)

 

Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto

1/9 del 15% = 1,67%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento (RAVV. ORDINARIO)

Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l’anno

1/8 del 30% = 3,75%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento (RAVV. ULTRANNUALE)

Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni

1/7 del 30% = 4,28%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento (RAVV. LUNGO)

Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni

1/6 del 30% = 5,00%

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

 

Per informazioni, contattare l'Ufficio Tributi come segue:

- telefonicamente: 02.92.366 – 360 – 357 - 359

- via mail: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

- via fax: 02.92.161.258

Uffici Competenti e Orari

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