Comune di Pioltello
Fotografia area Governo
21 Luglio 2017

Ordinanza contingibile e urgente

in materia di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana

Articolo 50, comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

L’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al sindaco l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti “…quale rappresentate della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;

cittadini, singoli e associati in comitati zonali e/o portatori di interessi specifici e diffusi in materia, hanno rappresentato, in particolare, all’Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche in materia di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana nei quartieri denominati Satellite e P.zza Garibaldi, rispettivamente delimitate come segue:

1) quartiere “ Satellite “  delimitato all’interno del perimetro Via Tiepolo, via Bellini, via Bizet,via Wagner, via Monteverdi,via Mozart e via Bellini;

2) quartiere “ P.zza Garibaldi “ delimitato all’interno del perimetro via Monza, via Alla Stazione;

3) area a Nord del parcheggio di UCI Cinema delimitata dalla Via San Francesco e di accesso alla Cascina Chioso in prossimità della Vasca volano;

il Comando Polizia Locale ed il Comando Tenenza Carabinieri di Pioltello hanno constatato l’effettiva sussistenza delle problematiche su esposte ovvero dal bivacco continuativo di gruppi di persone, che prevalentemente nelle giornate a decorrere dal Venerdì alla Domenica, con continuità si dedicano al consumo di bevande alcoliche, all’utilizzo di strumenti sonori e/o emissioni di suoni e/o fumi fonti di disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti, che numerosi sono nel tempo gli interventi operati dalle FF.OO. in materia di risse fra gruppi di facinorosi anche di nazionalità diverse che agevolati dall’abuso di alcool sono dediti all’imbrattamento di edifici pubblici e/o privati, al danneggiamento dell’arredo urbano, degli  impianti di pubblica utilità, così come peraltro numerose sono le segnalazioni pervenute a questa Amministrazione Comunale a cura del locale Comando Arma dei Carabinieri;

a supporto dell’attività di accertamento condotta al riguardo sono state effettuate rilevazioni strumentali e documentazioni -video- nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy e della riservatezza, di cui è copia agli atti degli organi di polizia citati;

Giova evidenziare nei confronti dei fatti in esame sono stati assunti, in passato, i seguenti provvedimenti di natura amministrativa: Ordinanza Sindacale n. 97/2005 che pur avendo creato un valido deterrente nel territorio Comunale, dove peraltro rimane in vigore, si osserva che nelle aree oggetto del presente provvedimento non risulta aver risolto in modo definitivo le criticità enunciate;

CONSIDERATO CHE

da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all’ordinato e quieto vivere civile, con particolare pregiudizio per l’effettiva lesione dell’interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell’arco temporale da Maggio a Ottobre e prevalentemente dalle 20.00 alle 6.00 dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario preserale, serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino;

che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall’ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

RITENUTO CHE

per le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l’adozione del presente provvedimento;

dunque, sussistano le condizioni per esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente di cui è caso;

DATO ATTO CHE

ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., atteso che il presente provvedimento costituisce attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrati  non sottoposti all’applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa;

VISTI

l’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;

l’articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell’inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE IN PREMESSA, A DECORRERE DALL’EMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E SINO A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2017 NELLE AREE COSI’ DELIMITATE

1) quartiere “ Satellite “  delimitato all’interno del perimetro Via Tiepolo, via Bellini, via Bizet,via Wagner, via Monteverdi,via Mozart e via Bellini;

2) quartiere “ P.zza Garibaldi “ delimitato all’interno del perimetro via Monza, via Alla Stazione;

3) area a Nord del parcheggio di UCI Cinema delimitata dalla Via San Francesco e di accesso alla Cascina Chioso in prossimità della Vasca volano;

a) è vietato vendere fuori dagli esercizi pubblici ed esercizi commerciali e delle pertinenze autorizzate dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del giorno successivo qualsiasi bevanda alcolica per asporto in qualsiasi contenitore nonché bevande anche non alcoliche in contenitori di vetro;

b) è vietato consumare ffuori dagli esercizi pubblici ed esercizi commerciali e delle pertinenze autorizzate dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del giorno successivo qualsiasi bevanda alcolica per asporto in qualsiasi contenitore nonché bevande anche non alcoliche in contenitori di vetro ;

c) è vietato l’uso di strumenti di riproduzione sonora e/o fonte di disturbo di qualsiasi genere, salvo manifestazioni autorizzate, dalle 22.00 alle 8.00 del giorno successivo;

d) è vietato l’uso degli spazi pubblici nei quartieri sopra menzionati ai fini del bivacco e del pernottamento;

L’inosservanza dei precetti di cui al punto a) e b) è punita, impregiudicata la rilevanza penale, per fatti costituenti reato, ovvero di leggi speciali con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 50,00 e € 300,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All’atto dell’accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell’illecito.

All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Destinatario dei proventi: Comune. Autorità competente: Sindaco.

La presente ordinanza viene inviata all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano.

Copia della stessa viene inviata per l’applicazione e per quanto ulteriormente di competenza al Corpo Polizia Locale, nonché al Comando Tenenza Carabinieri di Pioltello.

Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Pioltello, 21 luglio 2017

 

LA SINDACA

(Dott.ssa Ivonne Cosciotti)

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