COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
ORDINANZA N. 86/2017
SGOMBERO NEVE
IL SINDACO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981;
VISTO l’articolo n. 31 del Regolamento di Polizia Urbana;
Considerata la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;
Rilevato che l’accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;
Ritenuto opportuno adottare i relativi provvedimenti;
ORDINA
A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:
di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali; è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti;
di non spargere sul suolo pubblico la neve ammassata;
di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);
di provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti - per scivolamento - oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose;
durante lo sgelo di tenere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
di assicurasi della resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti medesimi, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, per evitare danni a persone e cose;
i balconi, le terrazze ed i davanzali debbono essere sgomberati prima o durante la pulizia della strada sottostante ed in modo da non arrecare molestia ai passanti;
di provvedere a togliere la neve dalle piante i cui rami aggettino direttamente su aree di pubblico passaggio ;
è fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e secondo i principi della legge 24 novembre 1981 n. 689.
DISPONE
in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, l'adozione del divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall'Amministrazione comunale;
in caso di nevicate superiori a cm.10 la sospensione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e del mercato ambulante.
INCARICA
il Comando di Polizia Municipale in collaborazione con l'area Tecnica di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza e di vigilare sulla relativa attuazione.
INVITA
Tutta la Cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.
Pioltello 30/11/2017
IL SINDACO
f.to Ivonne Cosciotti