Comune di Pioltello
Fotografia area Attivita' Produttive e Commercio
10 Giugno 2020

Saldi estivi 2020

ANTICIPATO A SABATO 25 LUGLIO L'INIZIO DEI SALDI ESTIVI 2020

COMUNICATO SALDI 23 LUGLIO 2020 - ANTICIPO DELLA DATA DI AVVIO DEI SALDI ESTIVI 2020

Si informa che Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 3407 del 22 luglio 2020, ha parzialmente rettificato la data di avvio delle vendite di fine stagione estive 2020 (c.d. SALDI) di cui alla comunicazione sottostante, già fissata all'1 agosto con atto n. 3170 del 26 maggio 2020, anticipandola a sabato 25 luglio 2020.

Rimangono invariate le ulteriori disposizioni di cui alla richiamata DGR 3170/2020, sotto specificate.

COMUNICATO SALDI 10 GIUGNO 2020

I saldi, precedentemente l’emergenza epidemiologica e secondo la Delibera di Giunta 14 dicembre 2011, n. IX/2667, avevano le seguenti date di inizio:

- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno; 

- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

Considerata la sospensione delle attività di commercio al dettaglio causata dall’emergenza suddetta, nonchè l’opportunità di eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo ed al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali, anche nell’intento di incentivare la vendita dei prodotti strettamente connessi alla stagione primaverile – in pratica quasi interamente invenduti a causa del lockdown da Covid-19 – la Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/3170 del 26 maggio 2020, ha disposto, su tutto il territorio regionale e limitatamente all’anno 2020:

- la sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi e cioè dal 2 al 31 luglio 2020, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni;

- il posticipo, conseguentemente, della data di inizio dei saldi estivi a sabato 1 agosto. La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno martedì 29 settembre.

Si ricorda inoltre, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, che i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

I prodotti in saldo devono essere fisicamente separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

Fonte Regione Lombardia