Comune di Pioltello
Informazioni utili

15 marzo 2021

Informazioni utili

MISURE URGENTI IN MATERIA COMMERCIALE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE E REGIONE LOMBARDIA

 

 

 

DECRETO LEGGE N. 52 DEL 22 APRILE 2021


 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il 22 aprile il Decreto-Legge n. 52 che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, ed introduce dal 26 aprile alcune importanti novità per le zone gialle tra cui:

la possibilità di spostarsi da/verso altre regioni collocate in zona gialla o bianca;

l’incremento della percentuale di studenti che svolgono attività in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori);

la riapertura dei ristoranti, anche a cena, inizialmente solo all’aperto;

la riapertura, oltre che dei musei, anche dei cinema e dei teatri;

Il decreto prevede inoltre l'introduzione della certificazione verde per gli spostamenti da/verso zone rosse o arancioni.

  • Art. 1 comma 1 “dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;

  • art. 2 comma 1 “Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 “;

  • art. 2 comma 2 “Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa”;

  • art. 4 comma 1 “Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati”;

  • Art. 4 comma 2 “Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;

  • art. 5 comma 1 “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”;

  • art. 6 comma 1 “A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri”;

  • art. 6 comma 2 “A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri “;

  • art. 6 comma 3 “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto”;

  • art. 7 comma 1 “È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;

  • art. 7 comma 3 “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi”;

  • art. 8 comma 1 “Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;

  • art. 8 comma 2 “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento”;

 


 

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 APRILE 2021

VALIDO DAL 26 APRILE 2021


 

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, a partire da lunedì 26 aprile la Lombardia è collocata in “zona gialla” per un periodo di 15 giorni.

 


 

DECRETO LEGGE N. 44 DEL 01 APRILE 2021

VALIDO DAL 01 APRILE AL 30 APRILE 2021


 

  • art. 1 “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021”;

  • art. 2 “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell’articolo 1, comma 16 -septies, lettera d) , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione”;

  • art. 4 “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16 -septies , lettera c) , del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile”;

  • art. 5 “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive :

a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;

  • art. 6 “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa”;

 

 

 

D.P.C.M. DEL 2 MARZO 2021

VALIDO DAL 06 MARZO 2021 AL 06 APRILE 2021


 

Sono state apportate le seguenti restrizioni:


 

  • art. 2 “ fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”;


 

  • art. 9 comma 1 “Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”;

 

  • art. 9 comma 2 “ fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”;

 

  • art. 11 comma 2 “ È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;

 

  • art. 13 comma 1 “ Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza”;


 

  • art. 13 comma 2 “ Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico”;


 

  • art. 14 comma 1 “ Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo”;


 

  • art. 14 comma 3 “Sono altresì aperte al pubblico le mostre alle medesime condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e luoghi della cultura”;


 

  • art. 15 comma 1 “ Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi”;


 

  • art. 16 comma 1 “ Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso”;


 

  • art. 16 comma 2 “ Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”;


 

  • art. 16 comma 3 “ Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”;


 

  • art. 17 comma 2 “ Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali”;


 

  • art. 20 comma 1 “ Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente”;


 

  • art. 20 comma 2 “ Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento”;

 

  • art. 26 comma 1 “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”;

 

  • art. 26 comma 2 “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”;

 

  • art. 27 commi 1,2,4 “ per quanto concerne le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):

 

  • sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;

 

  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

 

  • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

 

  • resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

 

  • resta sempre consentito il servizio con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,

 

  • resta consentito fino alle ore 22,00 il servizio con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;


 

  • per le attività che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simile senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;


 

  • sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

 

  • art. 27 comma 5 “ restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e e55, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”;

 

  • art. 28 “ le attività delle strutture ricettive sono consentite a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

4) l'accesso dei fornitori esterni;

5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza;”


 

  • art. 29 comma 1 “ le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”;

 

  • art. 29 comma 2 “ restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”;

 

  • art. 30 “In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

 

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

 

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

 

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”



 

PER COMPLETEZZA SI ALLEGANO IN FONDO A TALE PAGINA ALLEGATO 23 E 24 DEL D.P.C.M. DEL 06 MARZO 2021.

 

 

 

 

 

 

E’ FONDAMENTALE CHE OGNI COMMERCIANTE AL FINE DI ESPORRE ALL’INGRESSO DEL LOCALE UN CARTELLO CHE RIPORTI IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE CONTEMPORANEAMENTE NEL LOCALE MEDESIMO PRENDA VISIONE DELL’ALLEGATO 11 DEL D.P.C.M. DEL 24 OTTOBRE 2020 CHE DISCIPLINA LE MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI OVVERO:


 


 

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;


 

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione

dell’orario di apertura;


 

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;


 

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.


 

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.


 

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;


 

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:


 

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;


 

b) per locali fino a quaranta metri quadrati (40 mq2) può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;


 

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b) (40 mq2), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;


 

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;


 


 

IN FONDO A TALE PAGINA NELLA SEZIONE “DOCUMENTI ASSOCIATI” TROVERETE NEGLI ALLEGATI I CARTELLI EDITABILI DI REGIONE LOMBARDIA CLASSIFICATI PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO COMMERCIALE.

 

 

 

 

 

 

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