Comune di Pioltello
Elezioni Trasparenti - Amministrative 2021

3/4 ottobre 2021

Elezioni Trasparenti - Amministrative 2021

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

consultazioni elettorali del 03 e 04 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio il 17 e 18 ottobre 2021.

RISULTATI E AFFLUENZE: Cliccare qui

 

***PRESIDENTI DI SEGGIO: Presentarsi dalle ore 9.00 di sabato 02/10/2021 presso l'Ufficio Elettorale comunale per prendere visione del materiale che verrà consegnato al momento della costituzione dei seggi***

Tel. Uffico Elettorale 02/92366257 - 264 - 215 - 262 - 258

 

***LISTE PRESENTATE*** (secondo l'ordine indicato dalla Commissione Elettorale Circondariale mediante sorteggio del 06/09/2021):

Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 15 Legge 9 gennaio 2019, n.3 curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco (cliccare i link delle singole liste sottoelencate):

1- PERSONE PER COSCIOTTI

2- CAMBIAMO CON MENNI X FINA SINDACO PIOLTELLO

3- MOVIMENTO 5 STELLE 2050

4- PD PARTITO DEMOCRATICO COSCIOTTI SINDACA

5- CONTINUIAMO INSIEME PER PIOLTELLO CON IVONNE COSCIOTTI

6- POLO PER PIOLTELLO GIOVANI PER PIOLTELLO CON CLAUDIO FINA

7- FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FINA

8- LISTA PER PIOLTELLO COSCIOTTI SINDACA

9- PROGETTO PIOLTELLO PIOLTELLO ORIZZONTE FUTURO NOI CON L'ITALIA CLAUDIO FINA SINDACO

10- GIORGIA MELONI PER FINA SINDACO FRATELLI d'ITALIA

11- LEGA LEGA LOMBARDA SALVINI LOMBARDIA

 

 

***COME SI VOTA:***

Nelle sezioni dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dove il candidato alla carica di sindaco può essere collegato a una sola o anche a più liste, l’elettore:

a) può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

(Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

b) può tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;

(Cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

c) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato;

(Cfr. art. 72, comma 3, D.lgs. n. 267/2000)

d) può, inoltre, tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate;

(Cfr. art. 6, comma 3, D.P.R. n. 132/1993)

e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto validoanche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà, indicata al precedente punto c), di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco;

(Cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Inoltre:

1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;

(Cfr. art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome deicandidati preferiti, compresi nella lista medesima;

(Cfr. art. 73, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 267/2000)

4) in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;

5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;

(Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)

 

DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021 , n. 117:(Esercizio del diritto di voto elettori affetti da Covid 19, in trattamento domiciliare, isolamento fiduciario o in quarantena)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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