Comune di Pioltello
Fotografia area Politiche Sociali e Famiglie
16 aprile 2007

Avviso per i cittadini dell’UE

I cittadini dell’Unione Europea non hanno più l’obbligo di richiedere la carta di soggiorno UE.

Si comunica che a partire dall’11 aprile 2007 è cessato l’obbligo per i cittadini degli stati membri della Comunità Europea di richiedere la carta di soggiorno UE, in quanto la loro permanenza sul territorio nazionale è regolata dal nuovo Decreto Legislativo nr. 30 del 6 febbraio 2007, avente per oggetto l’ “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.
Gli Stati membri sono Italia, Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Romania, Bulgaria.
 
In particolare all’art. 9 è stabilito che al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’art. 7 per un periodo superiore a tre mesi (lavoro, studio, famiglia ecc.), si applica il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
 
La domanda di iscrizione anagrafica di cittadino comunitario per residenza deve essere presentata al Comune di residenza dopo tre mesi dall’ingresso nel territorio della Repubblica.
 
Documenti richiesti:
  • Copia del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio del Paese di appartenenza, rilasciato dalla competente autorità nazionale, più originale in visione.
  • Codice fiscale.
  • In caso di prima residenza in Italia eventuali atti di stato civile. Se l’atto è stato formato in un paese della UE è sufficiente produrre copia dell’atto (con originale in visione) corredato da una traduzione della rappresentanza diplomatica in Italia. Nel caso di un atto formato in un Paese non appartenente all’UE è necessario produre copia dell’atto (con originale in visione) corredato dalla traduzione e legalizzazione da parte della Rappresentanza Diplomatica Italiana all’estero).
  • Attestazione di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale Italiano o assicurazione sanitaria privata per malattia, infortunio e maternità o copertura sanitaria del sistema sanitario del Paese di provenienza per tutto il periodo di permanenza in Italia.
  • Documentazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti, per un ammontare non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale – per l’anno 2007 pari a euro 5061.68 (da dimostrare mediante conto corrente, certificato o libretto di deposito bancario o postale, borse di studio, fideiussione bancaria o assicurativa fornitura da cittadino a cittadino o straniero regolarmente soggiornante). Tale reddito può essere comprensivo anche di pensione d’invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
  • Documentazione delle risorse relative al nucleo familiare. Per nucleo familiare composto da 2 persone, l’ammontare non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per l’anno 2007 pari a euro 5061.68); per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone, non inferiore al doppio dell’importo (per l’anno 2007 pari a euro 10123.36); per un nucleo familiare composto da più di 4 persone on inferiore al triplo dell’importo (per l’anno 2007 pari a 15185.04).
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Per informazioni: Ufficio anagrafe 02.92366258/253, U.R.P. 02.921366319/387