Comune di Pioltello
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Artigianato Alimentare

 

Artigianato Alimentare (compresa PANIFICAZIONE)

 

Per attività nel settore alimentare si intende la produzione e la vendita di generi alimentari nei locali di produzione. La vendita dei propri prodotti nei locali annessi alla produzione non comporta la necessità di possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti. Prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) ai fini della verifica dei requisiti igienico sanitari.

 

Risulta necessario comunicare al Comune il caso in cui si intenda dare la possibilità di consumo immediato nei locali dell'azienda usando il modulo reperibile nella sezione MODULISTICA.

 

Tutte le attività che comportino RISCHIO DI INCENDIO o uno o più RISCHI PER L’AMBIENTE, devono allegare anche la Scheda 5

 

Requisiti

Essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-sanitaria;

Essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.

AVVISO:

 

Dal 26 novembre 2013, con l'entrata in vigore della Legge Regione Lombardia n. 10 del 7

novembre 2013, “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”, vi è l'obbligatorietà di individuare il “responsabile tecnico dell’attività produttiva” nella figura del titolare, un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa, all'atto della presentazione della SCIA.

 

Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

Egli è assoggettato ad un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale i cui contenuti e la durata saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale stessa.

Non è assoggettato al corso di cui sopra il responsabile dell'attività produttiva che risulti in

possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 5 della L.R. 10/2013 .

I panificatori attivi alla data di entrata in vigore della legge devono comunicare al Comune, entro centottanta giorni, il nominativo del responsabile dell’attività produttiva.

 

 

 

Normativa

D. Lgs 152/06 ssmmii

Regolamento locale d'igiene

LEGGE N. 8 DEL 30 APRILE 2009 modificata dalla L.R. 27/02/2012 n. 3  - Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.

Legge 18 febbraio 1974 n. 41 - Norme sulla disciplina delle chiusure e delle installazioni

di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della

panificazione.

Legge 31 luglio 1956 n. 1002 - Nuove norme sulla panificazione.

Legge Regione Lombardia n. 10 del 7 novembre 2013 “Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione”.

 

 

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