Comune di Pioltello
Fotografia area SUAP

TRASPORTO CONTO TERZI

 

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi l’attività di chi esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose da un luogo all’altro a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del committente. Rientrano in questa tipologia anche le ditte che effettuano traslochi.

 

Requisiti soggettivi:

 

  • iscrizione all’albo degli autotrasportatori ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298;

  • possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395 per veicoli con massa a pieno carico fino a 1.5 tonnellate;

  • possesso del requisito di onorabilità e dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 4 ss. del D.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395 per veicoli con massa a pieno carico superiore a 1.5 tonnellate.

     

     

L’impresa deve avere la disponibilità di almeno un autoveicolo immatricolato ad uso trasporto merci e deve indicare la persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto in qualità di preposto. La persona incaricata può dirigere l’attività di trasporto di una sola impresa.

 

Per iniziare o modificare l’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della necessaria documentazione, inclusa copia della carta di circolazione dei veicoli "uso terzi".

 

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

 

 

Eventuali modifiche del parco autoveicoli (nuova acquisizione, sostituzione, radiazione) devono essere comunicate direttamente ad ASL.

 

Non è soggetto a SCIA il trasporto di merci inteso quale attività accessoria di altra attività produttiva principale quale ad esempio attività artigianale nel settore alimentare, attività di vendita, somministrazione.
In tali casi l’attività di trasporto deve essere segnalata direttamente nella SCIA presentata per l’avvio o la modifica dell’attività principale.

 

Normativa

 

D.Lgs 22 dicembre 2000 n. 395 – Disciplina dell’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone

D.M. 28 aprile 2005 n. 161 – Regolamento di attuazione del D.Lgs 395/2000

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o ai locali.

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: