Comune di Pioltello
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Imposta Unica Comunale (IUC)

Dal 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC), che in realtà non è unica, ma si compone di tre tributi diversi:

  • l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

  • il tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

  • la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

 

TASI

 

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è uno dei componenti dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta a decorrere dall'anno 2014.

La Legge di stabilità per l’anno 2016 ha eliminato la TASI sull'abitazione principale a carico sia del proprietario che dell’occupante/inquilino che devono risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente con il nucleo familiare.

vedi TASI - Tributo per i servizi indivisibili

 

IMU

 

L'Imposta Municipale Unica (IMU) è una delle tre componenti della IUC, che si applica su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e le loro pertinenze.

 

Non sono soggetti ad IMU

  • abitazione principale del contribuente classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);

  • fabbricati rurali strumentali;

  • fabbricati costruiti e destinati dalla imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

 

NOVITA' IMU 2019

 

- ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DI IMMOBILI DI ANZIANI O DISABILI

In base al nuovo regolamento IMU modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 07/02/2019, che ha recepito quanto disposto dall’art. 1 comma 707 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), è introdotta a partire dall’anno 2019 l’assimilazione ad Abitazione Principale e pertanto una conseguente esenzione dal pagamento dell’IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per coloro che rientrano in questi casi è fatto l’obbligo della presentazione della Dichiarazione di variazione IMU secondo le modalità previste dalla legge vigente (entro il 30 giugno dell’anno successivo).

 

- IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi dell' art. 13, comma 6-bis, del D.L. n. 201/2011, modificato dall'articolo 1, comma 53, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, ridotta al 75 per cento.

Ricordiamo che, ai fini IMU, per beneficiare dell'agevolazione d'imposta prevista per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla L. 431/1998 articolo 2, comma 3) è necessario presentare la dichiarazione IMU (allegando copia del contratto), secondo le modalità previste dalla legge vigente (entro il 30 giugno dell’anno successivo). La denuncia rimane valida per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni.

N.B.: i contratti, predisposti secondo i modelli ex D.M. 16 gennaio 2017 :

devono essere stipulati con l’assistenza delle associazioni di categoria inquilini/proprietari

oppure

se stipulati in autonomia, dovranno essere accompagnati dall' attestazione di rispondenza (ex D.M. 16 gennaio 2017) rilasciata dalle associazioni stesse.

E' possibile prendere visione degli accordi territoriali completi per il Comune di Pioltello nella pagina IMU ---> documenti associati.

vedi IMU - Imposta Municipale Unica

 

Pagamento Imu

 

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente mediante il modello F24. Il codice catastale del Comune di Pioltello (da utilizzare per il pagamento IMU e TASI) è G686.

Le scadenze per il pagamento sono le seguenti:

  • 16 giugno – acconto

  • 16 dicembre - saldo ,

Il calcolo del dovuto deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente.

I contribuenti potranno, pertanto, rivolgersi direttamente alle proprie Associazioni e Caf di riferimento o utilizzare il calcolo On line disponibile sul sito internet sul sito Istituzionale nella sezione "Servizi on line" seguendo il percorso "IUC - IMU - TASI calcolo on line", applicazione da utilizzare per calcolare l’imposta e stampare il modello F24 per il pagamento.

 

TARI

 

La Tassa comunale sui rifiuti è una delle tre componenti della IUC, è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARI.

 

Pagamento TARI

Le scadenze per il pagamento sono le seguenti:

  • 30 giugno

  • 30 dicembre

Il pagamento avverrà mediante modello F24 precompilato allegato all'avviso di pagamento inviato dal Comune di Pioltello.

Sarà possibile anche il pagamento in una unica soluzione.

vedi TARI -Tributo sui rifiuti

 

Per informazioni, contattare l'Ufficio Tributi come segue:

- telefonicamente: 02.92.366.360-357-359

- di persona nei seguenti orari : lunedì dalle ore 10.00 alle ore 17.30, da martedì a giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.45

- via mail: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

- via fax: 02.92.161.258

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