Comune di Pioltello
Fotografia area Ambiente, Territorio e Paesaggio

Autorizzazione paesaggistica

 

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (in questo caso il Comune) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva Autorizzazione Paesaggistica. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.

Sul territorio del Comune di Pioltello è presente un'area compresa tra quelle definite di notevole interesse pubblico e quindi tutelata dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 (art 1, comma b), costituita dalla fascia costiera della profondità di 300 metri dalla linea di battigia generata dal Lago Malaspina.

Chi volesse, quindi, realizzare opere nell'area contermine al lago Malaspina, ha l'obbligo di presentare all’Amministrazione apposita richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica unitamente al progetto delle opere o degli interventi che intendano eseguire e non potrà dare corso ai lavori fino a quanto non abbiano ottenuto detta autorizzazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono attualmente vigenti due distinte procedure:

  • l'una, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 - PROCEDURA ORDINARIA;

  • l’altra, entrata in vigore il 10 settembre 2010, riguarda opere ed interventi di “lieve entità” soggetti alla cosiddetta PROCEDURA SEMPLIFICATA stabilita dal DPR 139/2010. Le tipologie degli interventi soggetti alla procedura semplificata sono indicati nell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1, comma 1 del DPR; tra questi la collocazione di impianti pubblicitari.

1. Suddette istanze, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, verranno presentate all'Ufficio Protocollo, consegnate al dirigente del settore tecnico (in questo caso anche responsabile del procedimento) e assegnate all'istruttore facente capo alla Struttura tecnica del Paesaggio (arch. Gabriella Parodi) che si occuperà dell'istruttoria (verifica che l'intervento sia soggetto ad autorizzazione, che l'istanza stessa sia corredata della documentazione prevista, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni, redazione di una relazione tecnica illustrativa).

2. La pratica verrà quindi esaminata dalla Commissione per il Paesaggio che esprimerà parere in merito.

3. Tale parere, la relazione tecnica illustrativa e tutta la documentazione allegata al progetto saranno inviati al Soprintendente per l'acquisizione del suo parere vincolante, dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti alla soprintendenza, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (procedura ordinaria) o dal DPR 139/2010 (procedura semplificata).

4. Decorsi sessanta giorni nel caso di procedura ordinaria o venticinque giorni nel caso di procedura semplificata dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia comunicato il parere di sua competenza, il Comune provvede ad emettere l’autorizzazione paesaggistica.

5. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla Regione.

6. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

7. L’Autorizzazione Paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titolo legittimanti l’intervento urbanistica-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Documenti associati

Procedura ordinaria

Procedura semplificata

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