Comune di Pioltello
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Convivenze di fatto

In data 5 giugno 2016  è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, con la quale il Legislatore introduce nell’ordinamento giuridico i nuovi istituti della “unione civile” e della “convivenza di fatto”.

CONVIVENZE DI FATTO

Si intendono per CONVIVENTI DI FATTO due persone, di qualunque sesso, maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.  (Commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016)

  1. Le coppie che vogliono regolamentare davanti alla legge la convivenza devono presentare apposita istanza  di iscrizione all’anagrafe.
  2. Nel momento dell’istanza è obbligatoria la presentazione del modello della dichiarazione della residenza  (sottoscritto anche dall’altro/a) specificando che si tratta di una convivenza per vincoli affettivi
  3. I conviventi mantengono ognuno il proprio cognome.
  4. Per quanto riguarda la convivenza, in caso di rottura la ex coppia non dovrà affrontare alcuna procedura, a meno che il giudice non stabilisca che uno dei due debba ricevere gli alimenti trovandosi in stato di bisogno.
  5. Chi però ha sottoscritto il contratto di convivenza per disciplinare la propria situazione patrimoniale dovrà presentare un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune accordo.

    DIRITTI DEI CONVIVENTI

  • Godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica.
  • Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie.
  • In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
  • Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
  • Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
  • Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare.
  • Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno.
  • Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.
  • Diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto.
  • Estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.

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