Convivenze di fatto
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, con la quale il Legislatore introduce nell’ordinamento giuridico i nuovi istituti della “unione civile” e della “convivenza di fatto”.
CONVIVENZE DI FATTO
Si intendono per CONVIVENTI DI FATTO due persone, di qualunque sesso, maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. (Commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016)
- Le coppie che vogliono regolamentare davanti alla legge la convivenza devono presentare apposita istanza di iscrizione all’anagrafe.
- Nel momento dell’istanza è obbligatoria la presentazione del modello della dichiarazione della residenza (sottoscritto anche dall’altro/a) specificando che si tratta di una convivenza per vincoli affettivi
- I conviventi mantengono ognuno il proprio cognome.
- Per quanto riguarda la convivenza, in caso di rottura la ex coppia non dovrà affrontare alcuna procedura, a meno che il giudice non stabilisca che uno dei due debba ricevere gli alimenti trovandosi in stato di bisogno.
- Chi però ha sottoscritto il contratto di convivenza per disciplinare la propria situazione patrimoniale dovrà presentare un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune accordo.
DIRITTI DEI CONVIVENTI
- Godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica.
- Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie.
- In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
- Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
- Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
- Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare.
- Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno.
- Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.
- Diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto.
- Estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.
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