Comune di Pioltello
Fotografia area Ambiente, Territorio e Paesaggio
Martedì 29 Novembre 2011

Contenimento dell'inquinamento atmosferico

Pioltello aderisce alle misure proposte dall'Assemblea dei Sindaci del 28 Novembre 2011

Il Comune di Pioltello aderisce alla proposta che l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il 28 Novembre 2011 per l'emissione di ordinanza


SUL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI PIOLTELLO IN ACCORDO CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO
Il problema dell'inquinamento è una questione che riguarda la salute di tutti i nostri cittadini e quindi è opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare un piano emergenziale con l’obiettivo di abbassare le soglie di criticità prevedendo misure maggiormente restrittive rispetto a quelle in vigore.

 

L'ordinanza a firma del Sindaco prevede per i giorni di mercoledì 30 novembre, giovedì 1, venerdì 2, lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2011 l’entrata in vigore delle seguenti misure:

a) divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:


- veicoli trasporto persone dalle ore 8:30 alle ore 18:00,
- veicoli trasporto cose dalle ore 7:30 alle ore 10:00.


Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall’allegato 1 alla DGR n° 7635 dell’11 luglio 2008 e dall’allegato 1 alla DGR n° 9958 del 29 luglio 2009;

 

b) riduzione del valore massimo delle temperature dell’aria nelle unità immobiliari di cui all’art. 4 ,c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani 
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;

 

c) divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all’art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte;

 

L’inosservanza delle misure di cui al punto a) sarà punita ai sensi dell’art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;


L’inosservanza dei punti b) e c) sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell’art. 16 della Legge 689/1981.