Comune di Pioltello
Fotografia area Servizi al Cittadino

Unioni civili

Informazioni generali

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016 che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso, regolate dalla L. n. 76/2016, l’Amministrazione ha attivato le procedure per l’attuazione del nuovo istituto.

E’ attivo un servizio di prenotazione telefonica: 02.92366. 258 - 259 - 262 – 263

Le coppie, seguendo l’ordine di prenotazione, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l'ufficio di stato civile - sede comunale di via C. Cattaneo, 1 – Ingresso da Piazza dei Popoli, per la presentazione formale della richiesta davanti all'ufficiale dello stato civile del comune.

L'iter precedurale si divide in 2 fasi:
- prima fase: presentazione della richiesta di unione civile
- seconda fase: costituzione dell'unione civile iscritta in un atto di stato civile.

I cittadini debbono presentarsi con il documento di identità e con la dichiarazione in allegato (in fondo alla pagina) debitamente compilata e firmata.

IMPORTANTE: il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile DEVE presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Milano, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Regime patrimoniale dell’unione civile: all’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

Eventuale scelta del cognome comune dell’unione civile: l’art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell’unione civile e comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda informativa costituzione dell'unione civile.

Documenti associati

Modulistica

Riferimenti normativi

Per visualizzare i documenti in formato PDF è necessario aver installato l'ultima versione di Acrobat Reader, disponibile gratuitamente sul sito www.adobe.it
Per scaricare il download di OpenOffice accedere a www.openoffice.org

Vedi anche

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: