IMU 2020: SECONDA RATA DI SALDO CON SCADENZA 16 DICEMBRE 2020
Si informano i contribuenti che il 16 dicembre 2020 scade il termine per il pagamento del saldo IMU anno 2020.
Dal 1 gennaio 2020 l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, L. n° 160 del 27.12.2019; inoltre, il Tributo Comunale sui servizi indivisibili (TASI) è stato abolito. Per informazioni sulla nuova IMU 2020 e le modalità di pagamento, consultare la pagina IMU sul sito del Comune di Pioltello.
Attività commerciali
In seguito all’attuale emergenza sanitaria Covid-19, è prevista la cancellazione delle rate IMU solo per alcune categorie di immobili, appartenenti ad attività interessate da chiusure e restrizioni, come hotel alberghi, bar, ristoranti, pasticcerie, centri benessere, ecc.
La condizione che bisogna rispettare per usufruire di tale cancellazione è che i proprietari delle strutture siano anche i gestori degli immobili.
Per maggiori informazioni cliccare sul collegamento (link) qui sotto :
Esenzioni per le attività commerciali
TARI 2020: SECONDA RATA DI SALDO CON SCADENZA 30 DICEMBRE 2020
Si informano i contribuenti che il 30 dicembre 2020 scade il termine per il pagamento della seconda rata TARI anno 2020.
Agevolazioni utenze non domestiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19.
Il Consiglio Comunale con delibera n.66 del 30/11/2020 ha stabilito la riduzione della Tassa rifiuti (TARI) 2020 in adesione alla deliberazione di ARERA n. 158/2020 del 5 maggio.
La riduzione è riconosciuta a tutte le attività oggetto di provvedimenti di chiusura finalizzati al contenimento della pandemia da Covid-19 assunti nel corrente anno dalle competenti autorità secondo i codici ATECO previsti per ogni attività.
Delibera ARERA n. 158/2020
Allegato A Delibera ARERA158/2020 - Codici Ateco
La riduzione suddetta sarà applicata, previa richiesta da parte del contribuente, anche a tutte le utenze TARI non domestiche che dimostrino l’effettiva chiusura a seguito di provvedimenti delle Autorità competenti ma che per motivi di classificazione della loro attività secondo i codici ATECO non rientrano tra quelle previste negli allegati alla deliberazione dell’autorità di cui al punto precedente.
Nel caso in cui è già stato effettuato il pagamento del saldo verrà effettuato il rimborso della quota pagata in eccesso.