Comune di Pioltello
Fotografia area Politiche Sociali e Famiglie
13 Febbraio 2024

ASSEGNO MATERNITÀ DEL COMUNE

Informazioni generali e Requisiti:

  • L’assegno di Maternità dei Comuni è un sostegno economico, concesso dal Comune e pagato dall’Inps, che spetta alla madre che non beneficia di alcun trattamento economico per la maternità (o che ne beneficia ma per un importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno).

    NB: la madre che percepisce la Naspi e la interrompe per percepire la maternità obbligatoria NON ha diritto all’assegno, o ha diritto solo alla parte residuale.

    NB: l’assegno non è compatibile con l’assegno di maternità a carico dello Stato.

  • La madre deve essere residente a Pioltello prima della data della domanda, ed il bambino deve essere residente con lei.

  • Se la madre è cittadina extracomunitaria, deve essere regolarmente soggiornante in Italia (il permesso di soggiorno deve essere valido o in fase di rinnovo).

  • Per le nascite avvenute nel 2023 l’importo dell’assegno è di € 1.917,30 e l’Isee non può superiore ad 19.185,13; per le nascite avvenute nel 2024 l’importo dell’assegno è di 2.020,85 e l’Isee non può superiore ad 20.221,13.

  • I familiari indicati nell’attestazione ISEE devono coincidere con i componenti della famiglia anagrafica del richiedente (oltre eventuali familiari a carico IRPEF anche se non residenti). Ai fini dell’ISEE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato (separato “di fatto”), anche se non residente nella stessa abitazione (salvo situazioni eccezionali da verificare con l’ufficio).

  • In caso di parto gemellare (o plurigemellare) l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati.

Casi particolari da verificare con l’ufficio:

L’assegno può essere richiesto anche:

- in caso di adozione;

- in caso di bambino nato morto (se l’evento avviene dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione);

- in caso di decesso del bambino dopo la nascita;

- da persona diversa dalla madre in caso di: madre minorenne, decesso della madre, affidamento esclusivo al padre o abbandono del neonato da parte della madre, minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori.

Normativa di riferimento:

L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999, ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 e successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

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